Arrivano soldi sullo stipendio (SenzaFrontiereOnlus.it)
Luglio porta buone notizie per molti lavoratori, che potranno ricevere la prima rata del bonus di 350 euro con lo stipendio del prossimo mese.
Lo scorso 22 marzo 2024 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della distribuzione moderna organizzata (il c.d. CCNL Commercio).
Sul piano economico, il nuovo accordo ha previsto l’incremento dei minimi di paga base e, oltre a questo aumento, il riconoscimento di un importo forfettario aggiuntivo una tantum di 350 euro.
Dunque, quali categorie di lavoratori potranno ricevere questo bonus?
Questo bonus consiste in una somma una tantum, suddivisa in due rate dello stesso ammontare: una versata a luglio 2024 e l’altra a luglio 2025. È una somma accreditata a copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 (ossia, il periodo che è rimasto scoperto dal rinnovo contrattuale).
L’importo di 350 euro si riferisce ai dipendenti inquadrati al IV livello e, come per gli aumenti retributivi, tale somma deve essere riproporzionata sugli altri livelli contrattuali: cioè, l’ammontare di questo bonus cambia in base al proprio livello di inquadramento.
Il rinnovo interessa i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi. L’accordo riguarda le grandi catene della distribuzione (vendita al dettaglio) moderna e organizzata come, ad esempio, Carrefour, Coin, Ikea, Kasanova, Kiko, Ovs, Rinascente,Zara.
Se si rientra in una di queste categorie di lavoratori con la retribuzione d luglio potrebbe essere erogato anche il bonus.
Però il condizionale è d’obbligo perché come precisato dal CCNL questa somma spetta solo ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo.
Inoltre dato che lo scopo dell’una tantum è coprire il periodo dal primo gennaio all’ultimo marzo l’erogazione è prevista solo a favore dei coloro assunti nel periodo.
Infatti per calcolare l’ammontare bisogna suddividere la somma totale nei mesi da gennaio a marzo Ciascun lavoratore avrà diritto all’importo mensile moltiplicato per i mesi effettivi.
In pratica spetta pienamente solo chi era in forza tutti i mesi in tutti gli altri casi sarà minore.
Peraltro come se non bastasse l’ammontare potrebbe essere ulteriormente ridotto proporzionalmente agli assenti o aspettative non retribuite part-time sospensioni riduzioni concordate instaurazioni cessazioni rapporti lavoro durante copertura.
A ciò bisogna aggiungere che per i lavoratori IV livello pari, ma diversamente negli altri livelli.
La disciplina precisa:
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